Quando mutui e finanziamenti non faranno più vendere le polizze allo sportello. Tutto quello che non dovrebbe succedere

Il  recente provvedimento dell’ISVAP con il quale si sancisce  il definitivo divieto  per le Banche e gli Istituti Finanziari  di continuare ad assumere la contemporanea veste di intermediario e beneficiario delle polizze vendute allo sportello merita qualche riflessione aggiuntiva su quanto è successo e su quanto potrebbe, o forse sarebbe meglio dire non dovrebbe succedere.

La tenace opposizione delle parti coinvolte, Banche e Istituti Finanziari, ha mostrato la volontà di resistere con ogni mezzo per contrastare o solamente rimandare il più a lungo possibile il risultato ora sancito dall’ISVAP.

In assenza di convincenti eccezioni sostanziali durante la prima fase di pubblica consultazione  le banche e gli altri  hanno percorso la strada del ricorso al TAR per argomentare unicamente  su vizi di forma, a conferma che le tesi  sul merito precedentemente addotte continuavano a mostrare la loro debolezza.

L’ISVAP ha soddisfatto l’eccezione del TAR del Lazio, recependone le indicazioni di forma e provvedendo a una nuova fase di pubblica consultazione della norma da introdurre.  Vista la impossibilità di nuove eccezioni formali Banche&Co hanno riproposto quanto mai solidali argomentazioni che tutti hanno potuto approfondire leggendo gli esiti della pubblica consultazione diligentemente pubblicati dall’ISVAP.

Si va dalla quanto mai ricorrente sottolineatura della potenziale incapacità di un singolo intermediario di offrire premi ugualmente competitivi per le coperture in discussione, rimarcando differenze ( non si sa su quale base comparativa ) anche del doppio rispetto alle cosiddette polizze convenzione offerte dalle banche.

Si sono alzati indici minacciosi su presumibili tempi lunghi per l’istruzione delle pratiche di finanziamento non inglobanti polizze offerte dalla banca  con il premio anticipato in unica soluzione per la totale durata dell’operazione. Altrettanto inquietanti ammonimenti sono stati rivolti verso i presunti tempi di liquidazione dei sinistri per polizze sottoscritte autonomamente dai clienti, e le sopravvenienti e perduranti responsabilità economiche verso l’istituto erogatore del finanziamento.

Tutto questo all’insegna della convinzione che nella prassi delle polizze proposte dalla banca, e “a forte influenza contrattuale”,  il fatto che la stessa banca fosse anche  percettore di provvigioni dovute all’intermediazione, spesso anche cospicue, continua ad essere descritto come circostanza non portatrice di danno nei confronti del cliente.

Argomentazioni di unica matrice difensiva,  di una posizione dominante in virtù della quale, come noto a tutti, direttamente o indirettamente, maldestramente o con sottili e suadenti raccomandazioni, le banche tentavano di subordinare i finanziamenti anche alla sottoscrizione delle polizze proposte.

E’ stato il fallimento non dichiarato di quell’accordo ANIA-ABI, a suo tempo sollecitato dall’ISVAP, in forza del quale il binomio banca e assicurazione non avrebbe dovuto essere prevaricante verso i singoli clienti.

Ancora una volta ha prevalso l’interesse a difendere a ogni costo l’elevato monte premi che da queste pratiche ne è sino ad oggi derivato. Interesse in qualche modo comprensibile nella sostanza, come ogni altro interesse economico, ma ingiustificabile nella sua modalità socio-rapportuale che dovrebbe continuare a vedere il cliente al centro dell’interesse di tutti, continuo titolare dei diritti di scelta all’interno di una competitività liberamente disponibile.

Ma l’esperienza insegna abbondantemente che quando si regolamenta in quasi eccessivo favore del consumatore si corre anche il rischio o di aumentare la burocrazia formale dell’acquisizione del consenso, e ben lo sanno tutti gli intermediari assicurativi, oppure si corre il rischio di conseguenze antagoniste nei fatti, anche se rispettose nella forma dei regolamenti.

Con la stabilizzazione della nuova norma è altrettanto facile immaginare quanto succederà sul pratico dopo la sua introduzione definitiva ad aprile 2012,  e come a doversi misurare con le sue conseguenze saranno tutti i protagonisti della vicenda: Clienti, Banche, Istituti Finanziari e Compagnie di Assicurazione.

Le conseguenze

  • il Cliente si rivolgerà all’istituto erogatore dovendo soddisfare autonomamente l’obbligo di copertura assicurativa preteso dal finanziatore e sulla base di uno schema di coperture che sarà l’equivalente  delle prestazioni offerte dalle precedenti polizze quadro negoziate dallo stesso ente.
  • Il Cliente avrà, come ha sempre avuto sinora, concrete difficoltà a ottenere queste equivalenze dal proprio assicuratore personale. L’esperienza di molti documenta ampiamente quanto questo sia particolarmente complicato quando a fronte di una operazione di leasing mobiliare diversa dagli autoveicoli bisogna produrre coperture sullo standard All Risks. Siano esse riferite a singole attrezzature di cantiere o a complesse attrezzature industriali.
  • L’Ente erogatore, anzichè limitarsi alla semplice applicazione del singolo bene finanziato all’interno della propria polizza quadro dovrà disporre, o provvedere a   una efficiente unità di valutazione di congruità delle coperture prodotte dal Cliente molto più  numerosa di come fatto sinora. Ho una esperienza personale di questa attività svolta in outsourcing per conto di un importante istituto di leasing e conosco come altri le varianti di copertura prodotte dai Clienti e ottenute dal proprio intermediario abituale. Destreggiarsi tra garanzie e esclusioni per ricondurre con richieste appropriate lo schema di polizza a quello che l’istituto erogatore ha come modello è operazione lunga, faticosa e dispendiosa, e dall’esito non sempre così scontato. Inevitabile quindi prevedere un aumento del costo di istruzione della pratica di finanziamento.
  • Il sistema di pagamento del premio preteso da Banche&Co non potrà che continuare ad essere quello in forma anticipata per tutta la durata del finanziamento: sarebbe impensabile il pagamento annuale perchè altrettanto impensabile per l’assicurato/cliente la produzione annuale dell’avvenuto pagamento, e per l’ente il relativo controllo annuale, provvedendo contemporaneamente alle eventuali sanzioni in caso di mancato rinnovo di copertura.
  • Il provvedimento ISVAP restituisce al mercato degli Intermediari tutte le polizze assoggettabili  alla nuova norma e precedentemente intermediate dagli sportelli bancari, e le Compagnie potranno quindi continuare a ricavare la stessa potenzialità di premi con una diversa canalizzazione della intermediazione a condizione che prodotti e premi applicati non lievitino in conseguenza della cancellazione delle numerose polizze quadro precedenti.
  • I consumatori corrono il rischio di pagare comunque un prezzo improprio nella loro rapportualità bancario-assicurativa a meno che non si adottino delle salvaguardie che contribuiscano a smontare il paradosso che il costo assicurativo precedente,  dovuto ai costi provvigionali a favore della banca-intermediario,  non rimanga inalterato, o addirittura aumenti per l’incremento dei premi delle polizze comprate individualmente.

Possibili Interventi Correttivi

  • Superando immaginabili presunzioni di violazione della libera concorrenza la Federazione ABI-ANIA potrebbe convincere la AGCM circa la opportunità necessaria, a salvaguardia degli interessi dei consumatori, di produrre una serie di testi di copertura standard per le varie linee di finanziamento, che diventerebbero gli unici modelli validati ai quali le Compagnie dovrebbero fare riferimento in una ottica di semplificazione dell’offerta, e che conseguentemente manterrebbe la irrinunciabile capacità concorrenziale solo nel prezzo. Si otterrebbe in tal modo una facile comparazione dell’offerta e la eliminazione dell’alibi dell’esame individuale delle coperture, all’interno della pratica del finanziamento,  quale motivo di maggior costo a carico del cliente da parte delle Banche&Co.
  • Le future polizze individuali dovrebbero prevedere la cessione del credito derivante all’assicurato in caso di sinistro a favore dell’ente erogatore per superare ogni possibile vuoto di compensazione economica nella cadenza del piano di rimborso a danno del cliente.
  • In alternativa alle precedenti polizze convenzione è altrettanto facile prevedere che potrebbero essere altri soggetti i promotori di nuovi gruppi di acquisto (Gruppi Agenti, Broker, Associazioni di Consumatori,ecc.) ad organizzarsi per offrire economie di prezzo ai futuri consumatori.

Tutte le considerazioni che precedono, alle quali se ne aggiungeranno certamente altre di fonte più qualificata, confermano ancora una volta che spesso  ogni regolamentazione votata alla maggiore tutela del consumatore, presuntivamente parte debole nella contrattazione con il professionista, necessita di una aggiuntiva rete di protezione e di migliore sostegno, per evitare che le buone intenzioni a premessa del nuovo impianto normativo non ne risultino snaturate o controindicate.  

Ma forse sarebbe stato sufficiente un autocontrollo limitativo delle commissioni precedentemente percepite per dimostrare una migliore capacità di autogoverno nella trasparenza rapportuale con i clienti e nell sostanza dei costi a loro addebitati.