La necessità di disporre di dati documentalmente ineccepibili è una sana e obbligatoria abitudine per ogni assicuratore. E’ questo il motivo per cui ho dedicato il tempo necessario alla ricerca dei testi integrali delle due proposte di modifica ai cosiddetti provvedimenti Bersani, redatte dai senatori Cursi e Vetrella, e riferite a significativi contenuti assicurativi.
La fonte ufficiale è il sito web del Senato della Repubblica, nel quale sono archiviati tutti i documenti ufficiali e consultabili da ogni cittadino.
Per quanto ci interessa dobbiamo fare riferimento alla 45ª Seduta di GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2009 della 10ª Commissione INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO e rispettivamente alle proposte di modifica n.12.1 e 12.2 al DDL n.1195 .
Proposta di modifica n. 12.1 al DDL n. 1195
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”In caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni; in caso di nuovo contratto pluriennale, lo stesso prevede una riduzione del premio dovuto annualmente rispetto a quello previsto per la stessa copertura delle polizze di durata annuale”.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ai contratti stipulati anteriormente, purchè ancora in essere e non disdetti alla predetta data».
Proposta di modifica n. 12.2 al DDL n. 1195
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti:
”a) In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita o altro distributore di servizi assicurativi di stipulare clausole di imposizione di prezzi minimi o sconti massimi per l’offerta ai consumatori di polizze relative a tutti i rami danni.
b) Le clausole contrattuali che impongono, ad uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi ai rami danni, il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabile ai consumatori sono nulle secondo quanto previsto dall’articolo 1418 del codice civile.
c) Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituisce intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’imposizione del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell’adempimento dei contratti di assicurazione relativi ai rami danni.”».
«4. L’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato».
«5. Alla lettera b) del comma 2 dell’art. 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto il seguente periodo: ”In caso di rapporto esclusivo con una impresa di assicurazione, l’intermediario dichiara altresì che le proprie valutazioni si fondano solo sui contratti offerti dalla medesima impresa e che potrebbero esistere sul mercato prodotti migliori per soddisfare le richieste del contraente.”».
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Documenti ai quali le Proposte di modifica fanno riferimento
Codice Civile
Fonte: Ispolitel-Banche Dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
| REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262 | |
| Approvazione del testo del codice civile. (GU n. 79 del 4-4-1942) ….aggiornamenti |
testo in vigore dal: 3-4-2007 Art. 1899. DURATA DELL'ASSICURAZIONE 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. (( In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. )) 2. Il contratto puo` essere tacitamente prorogato una o piu` volte, ma ciascuna proroga tacita non puo` avere una durata superiore a due anni. 3. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Legge 4 agosto 2006, n. 248
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 – Supplemento Ordinario n. 183
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta ai consumatori di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall’articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell’adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.
3-bis. All’articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto, l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L’informazione e’ affissa nei locali in cui l’intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonche’ lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto».
Legge 2 aprile 2007, n. 40
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – Supplemento ordinario n. 91
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi1. I divieti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta’ di adeguare i contratti gia’ stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005- Supplemento Ordinario n. 163
Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
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