La Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato il documento
AS453 – CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER UNA REGOLAZIONE PROCONCORRENZIALE DEI MERCATI A SOSTEGNO DELLA CRESCITA ECONOMICA
il cui testo integrale è scaricabile dallo stesso sito della Autorità.
Riporto, a beneficio dei lettori di Polizze&Opinioni Online, lo stralcio integrale riguardante i servizi legati alle Assicurazioni.
Servizi assicurativi
I principali profili di criticità
Ad oltre un decennio di distanza, gli esiti del processo di liberalizzazione del settore assicurativo risultano largamente insoddisfacenti in termini di prezzi dei prodotti, qualità delle prestazioni e intensità delle dinamiche concorrenziali.
Tra gli sviluppi più recenti, specifico rilievo assumono gli interventi legislativi in materia di rapporti di agenzia nella distribuzione di polizze relative ai diversi rami danni e di risarcimento diretto dei danni nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
Il divieto imposto dal decreto legge n. 7/0729 (29) relativamente alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze assicurative rami danni (30) , ha introdotto, quanto meno sul piano formale, una radicale modifica delle modalità di funzionamento di un settore in cui l’assoluta prevalenza degli agenti monomandatari tendeva a rendere più difficile l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e, anche in considerazione della particolare complessità del prodotto assicurativo, più onerosa per il consumatore la ricerca di quello maggiormente rispondente alle proprie esigenze.
Analogamente all’esperienza di altri Paesi, l’eliminazione del vincolo di esclusiva è intesa a favorire l’evoluzione del sistema di distribuzione assicurativa verso un modello in cui, accanto alla vendita diretta (tramite dipendenti o a distanza – via call center o internet), un ruolo rilevante dovrebbe in prospettiva essere svolto dagli intermediari o consulenti indipendenti, in particolare al fine di consentire ai consumatori meno attrezzati di operare un confronto e una selezione sufficientemente informata e consapevole all’interno di una più ampia gamma di prodotti alternativi.
Una simile evoluzione, tuttavia, appare tuttora ostacolata dalla diffusa permanenza di rapporti, di fatto, in esclusiva e dall’assenza in Italia di broker assicurativi realmente indipendenti, direttamente remunerati dal consumatore e quindi sufficientemente incentivati a mantenerne nel tempo la fiducia attraverso un adeguato livello di qualità e di serietà delle proprie prestazioni professionali.
Con specifico riferimento all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, il decreto legislativo n. 209/05, accogliendo peraltro alcuni specifici suggerimenti formulati in tal senso dall’Autorità (31) , ha operato una riforma complessiva della precedente disciplina in materia di risarcimento dei danni, prevedendo il passaggio a un sistema di indennizzo diretto orientato a determinare – dal lato della domanda e dell’offerta – una struttura di incentivi più adeguata a indurre scelte a comportamenti maggiormente efficienti.
Favorendo una più stretta relazione tra assicurato e compagnia di assicurazione, il sistema del risarcimento diretto tende infatti a rafforzare gli incentivi a una maggiore selettività e mobilità della domanda nella scelta dell’impresa assicurativa, posto che modalità, tempi e qualità dei rimborsi dipendono dalla compagnia del soggetto assicurato. Al tempo stesso, la maggiore trasparenza e immediatezza associate al rapporto diretto dovrebbero attivare una più efficace disciplina dei comportamenti delle imprese, favorire un miglioramento nella qualità dei servizi al cliente e stimolare una maggiore efficienza nella gestione dei rischi e nel controllo dei costi.
L’esperienza acquisita nella fase iniziale di attuazione della riforma evidenzia, tuttavia, l’esistenza di alcuni residui elementi di criticità. In particolare, il sistema di forfetizzazione, cioè l’ammontare che le compagnie definiscono come reciproca compensazione a fronte del danno risarcito dalla compagnia del danneggiato, se non adeguatamente differenziato per tipologia di danno e di veicolo, potrebbe ridurre significativamente gli incentivi a un efficiente controllo dei costi, ovvero determinare un trasferimento sul prezzo della polizza, a carico del consumatore finale danneggiato, dell’eventuale costo medio non coperto dalla compensazione forfetaria.
Le misure di intervento proposte
I ritardi e le difficoltà riscontrati nella transizione verso un sistema di distribuzione assicurativa più articolato, flessibile e concorrenziale, suggeriscono la necessità di ulteriori interventi volti a completare le iniziative già adottate e a favorire una maggiore rapidità del processo di trasformazione.
Auspicabile, in tal senso, è il passaggio a un sistema in cui la remunerazione dell’agente sia sempre più rappresentata dalle commissioni corrisposte dai clienti per l’attività di consulenza e assistenza prestata nella vendita e nella gestione dei prodotti assicurativi (32) .
Questa soluzione, peraltro già adottata per talune categorie di agenti diverse da quelli assicurativi, favorirebbe lo sviluppo e la diffusione di un canale distributivo realmente indipendente dalle compagnie di assicurazione, in misura verosimilmente maggiore rispetto a quanto finora osservato come conseguenza del divieto previsto dalla normativa vigente in materia di clausole contrattuali di esclusiva. Inoltre, la dipendenza dalle commissioni pagate dalla clientela piuttosto che dalle provvigioni riconosciute dalle imprese, consentirebbe un migliore allineamento degli incentivi dei distributori agli interessi dei consumatori finali, limitando i rischi connessi a situazioni di conflitto di interessi e a comportamenti opportunistici e creando condizioni più favorevoli a una maggiore trasparenza, a beneficio dei consumatori e dell’efficiente funzionamento dei mercati assicurativi.
Anche nei servizi assicurativi, come per quelli bancari, i riflessi della particolare complessità dei prodotti sull’equilibrio dei rapporti contrattuali rendono indispensabili interventi normativi e regolamentari orientati a incoraggiare una maggiore mobilità della domanda, a promuovere più elevati livelli di trasparenza e a garantire una più efficace tutela del consumatore anche mediante un rafforzamento del controllo amministrativo sul rispetto della disciplina in materia di clausole vessatorie.
In questa prospettiva, e con particolare riferimento all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, l’Autorità ritiene in particolare auspicabili misure finalizzate a garantire (33) :
1. una significativa semplificazione delle informazioni fornite alla clientela, ad esempio mediante l’introduzione di modelli contrattuali standardizzati che separino chiaramente le coperture a maggiore diffusione dalle clausole che definiscono l’estensione delle garanzie e le regole evolutive del sistema bonus-malus;
2. un incremento della trasparenza sulle condizioni economiche del rapporto, per esempio in relazione alla variazione percentuale del premio futuro in caso di presenza/assenza di sinistri nel corso del periodo assicurativo.
Parallelamente, si ritiene necessario un intervento di revisione dell’attuale sistema di compensazioni tra compagnie assicurative che consenta un’adeguata differenziazione non solo – come già previsto a partire dal 1° gennaio 2008 – per tipologia di danno (personale o materiale), ma anche per tipologia di veicolo, al fine di garantire un efficace funzionamento del meccanismo di indennizzo diretto e l’effettivo trasferimento ai consumatori finali dei benefici attesi dalla sua introduzione. In tale sede, in vista di una più equa ed efficiente allocazione del rischio, potrebbe inoltre valutarsi l’opportunità di analoghe differenziazioni che – all’interno del sistema bonus-malus – permettano di graduare i ricarichi sul premio di polizza, in caso di sinistro, in relazione all’entità dei danni eventualmente causati dall’assicurato.
29 Convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40.
30 Il divieto era stato precedentemente introdotto dal D.L. n. 223/06, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ma limitatamente alle sole polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
31 Contenuti nella segnalazione del 1 giugno 2005, AS301-Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle(Boll. 22/05).assicurazioni
32 Cfr. la segnalazione dell’Autorità del 16 gennaio 2007, AS378-Distribuzione assicurativa in tema di responsabilità civile auto (Boll. 1/07).
33 Cfr. la segnalazione dell’Autorità del 29 novembre 2007, AS433-Assicurazione per la responsabilità civile auto (Boll. 41/07).
